Sarà il Città di Nocera ad affrontare il Massa Lubrense negli ottavi di finale di Coppa campana. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha infatti rigettato il reclamo del FC Sorrento proposto all’indomani della decisione del Giudice sportivo che infliggeva ai rossoneri la sanzione della sconfitta a tavolino per 3-0 inerente alla gara di ritorno dei sedicesimi disputata al San Francesco. Al centro della questione, la posizione irregolare di Ciccio Vitale, che doveva ancora scontare una giornata di squalifica comminatagli lo scorso anno dopo il match Sarnese-Sorrento.
“La Corte rileva, preliminarmente, che nel reclamo non vengono addotti motivi di merito, ma soltanto obiezioni di ordine formale – si legge -. In particolare, la reclamante eccepisce che il reclamo di primo grado sarebbe stato inoltrato fuori termine e, precisamente, oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara, in violazione di quanto, in tali termini, prevede il citato Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 276/A del 25.05.2015. Il motivo è infondato. Risulta, dagli atti in possesso di questa Corte, infatti, che il reclamo proposto al Giudice di prima istanza, dalla società Città di Nocera 1910, sia pervenuto al C.R. Campania, a mezzo fax, alle ore 11,30 del 15.10.2015 (come si evince dal protocollo informatico del C.R. Campania), quindi prima che scadesse il termine prescritto delle ore 12.00.
Per completezza, va detto che lo stesso era munito anche della prova dell’invio, con lo stesso mezzo, alla società Football Club Sant’Agnello. Su questo punto, comunque, non vengono formulati motivi, né viene eccepito alcunché dall’odierna ricorrente. Quest’ultima, altresì, denuncia che il Giudice Sportivo Territoriale abbia adottato la decisione impugnata, dopo che, in precedenza, aveva omologato il risultato della gara. In sostanza, la società Football Club Sant’Agnello sembra lamentare che il Primo Giudice avrebbe adottato la decisione impugnata dopo che il suo potere decisionale si era ormai definitivamente dispiegato e consumato, per effetto della omologazione del risultato, pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale del C.R. Campania. Rispetto a tale rilievo, anch’esso da giudicare infondato, la Corte deve precisare che la decisione, in materia di posizione irregolare di calciatori, ha natura peculiarmente diversa, rispetto alla delibazione sull’omologazione della gara, dalla quale essa è, pertanto, assolutamente distinta”.

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